Art. 113
Protezione
In vigore dal 17 dic 2013
Protezione
1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'.
Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.
2. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:
a)
qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
b)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;
c)
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
3. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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