Art. 69

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Misure necessarie per risolvere problemi specifici 1.   Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 3.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un' adeguata proposta legislativa. 4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
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Misure necessarie per risolvere problemi specifici (Art. 69 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo