Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione Il presente regolamento istituisce: a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti"); b) norme specifiche riguardanti: i) un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie"); ii) un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori; iii) un pagamento ridistributivo facoltativo; iv) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; v) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali; vi) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola; vii) un regime di sostegno accoppiato facoltativo; viii) un pagamento specifico per il cotone; ix) un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori; x) un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.
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