Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce:
a)
norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");
b)
norme specifiche riguardanti:
i)
un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");
ii)
un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;
iii)
un pagamento ridistributivo facoltativo;
iv)
un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
v)
un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
vi)
un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
vii)
un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
viii)
un pagamento specifico per il cotone;
ix)
un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;
x)
un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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