Art. 84
Programmazione
In vigore dal 17 dic 2013
Programmazione
1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all' nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
a)
il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
b)
i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.
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