Art. 118

Livello di attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Livello di attuazione Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.
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