Art. 85

Scambio di informazioni e documenti

In vigore dal 17 dic 2013
Scambio di informazioni e documenti 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'. 2   La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
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