Art. 11
Modifica dei programmi di sviluppo rurale
In vigore dal 17 dic 2013
Modifica dei programmi di sviluppo rurale
Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:
a)
La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:
i)
un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;
ii)
una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
iii)
una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;
b)
La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:
i)
l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;
ii)
le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;
iii)
uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;
Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20 % della dotazione di una misura e meno del 5 % del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.
c)
L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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