Art. 98
Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
In vigore dal 17 dic 2013
Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
Storico versioni
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