Art. 81
Pagamento del prefinanziamento iniziale
In vigore dal 17 dic 2013
Pagamento del prefinanziamento iniziale
1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.
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