Art. 133

Uso dell'euro

In vigore dal 17 dic 2013
Uso dell'euro 1.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione. 2.   In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro. 3.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uso dell'euro (Art. 133 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo