Art. 129

Norme comuni per i pagamenti

In vigore dal 17 dic 2013
Norme comuni per i pagamenti Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.
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Norme comuni per i pagamenti (Art. 129 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo