Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie
1. I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.
2. Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.
3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.
4. I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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