Art. 5
Indicatori
In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori
1. Sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c),), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli indicatori di output comuni figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.
2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.
3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori obiettivo sono fissati per il 2023. I valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' per modificare l'elenco degli indicatori di output comuni di cui all'allegato I, al fine di effettuare aggiustamenti, ove ciò sia giustificato per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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