Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce l'ambito d'applicazione del FESR in merito all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e reca disposizioni specifiche relative a tale obiettivo.
2. Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.
Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dell'attuazione, della sorveglianza, della gestione finanziaria e del controllo dei programmi operativi a norma dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.
3. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il capo I del regolamento (UE) n. 1301/2013 si applicano all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni possano applicarsi unicamente all'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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