Art. 2

In vigore dal 16 dic 2013
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 8/20 1049 Bruxelles/Brussel Belgique/België Fax (32 2) 295 65 05 2.   Le importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 79/2011 possono essere esentate dal dazio esteso a norma dell', ai sensi delle pertinenti disposizione del regolamento base.
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