Art. 1

In vigore dal 16 dic 2013
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato: (1) L' è sostituito dal seguente: " 1.   Le caratteristiche degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi: (a) per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II; (b) per la determinazione dell'indice di perossidi, il metodo di cui all'allegato III; (c) per la determinazione del contenuto di cere, il metodo di cui all'allegato IV; (d) per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e dialcoli triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato V; (e) per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all’allegato VII; (f) per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX; (g) per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X A e X B; (h) per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI; (i) per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII; (j) per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo di cui all'allegato XVII; (k) per la determinazione dei trigliceridi con ECN42, il metodo di cui all'allegato XVIII; (l) per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici, il metodo di cui all'allegato XIX; (m) per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi, il metodo di cui all’allegato XX. Per rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva si applica il metodo di analisi di cui all'allegato XX bis. 2.   La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione. Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato. 3.   Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 relativa alla preparazione dei campioni per le prove e EN ISO 5555 relativa al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite di oli in imballaggi immediati il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento. Nel caso degli oli sfusi per i quali il campionamento non può essere eseguito conformemente alla norma EN ISO 5555, i campioni sono prelevati secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente dello Stato membro. Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio. 4.   Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, XII e XX nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalla legislazione nazionale, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima per quanto riguarda i prodotti condizionati. In caso di campionamento di oli sfusi, tali analisi sono effettuate entro il sesto mese successivo a quello del prelievo del campione. Per le altre analisi previste dal presente regolamento non si applica nessun termine. Salvo se il campione sia stato prelevato meno di due mesi prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio di oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma. 5.   Ai fini della determinazione delle caratteristiche degli oli di oliva secondo i metodi di cui al paragrafo 1, primo comma, i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i limiti fissati dal presente regolamento."; (2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; (3) l'allegato I bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; (4) l'allegato I ter è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; (5) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; (6) l'allegato VI è soppresso; (7) l'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; (8) l'allegato XX bis, il cui testo figura nell'allegato VI del presente regolamento, è inserito dopo l'allegato XX.
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