Art. 11
Prescrizioni per la prova di tipo VII: emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica o autonomia elettrica
In vigore dal 16 dic 2013
Prescrizioni per la prova di tipo VII: emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica o autonomia elettrica
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo VII relativa all'efficienza energetica in rapporto alle emissioni di CO2, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica o all'autonomia elettrica di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:134:oj#art-11