Art. 23

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La decisione del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione, la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE, la decisione 2006/970/Euratom, la decisione 2006/976/Euratom, la decisione 2006/977/Euratom, il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione 2012/93/Euratom,, il regolamento (Euratom) n. 139/2012, la decisione 2012/94 /Euratom e la decisione 2012/95/Euratom sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014. 2.   Le attività beneficiarie dei contributi finanziari della Comunità nell'ambito di programmi istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 e i relativi obblighi finanziari continuano ad essere disciplinati dalle norme di applicazione per detti programmi fino alla loro conclusione. 3.   La dotazione finanziaria di cui all' può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione fra il programma Euratom e le misure adottate a norma della decisione 2012/93/Euratom, della decisione 2012/94/Euratom e della decisione 2012/95/Euratom. 4.   Per garantire la continuità del sostegno della Comunità alla ricerca sulla fusione, le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2014 dai beneficiari dell'azione di cofinanziamento del programma di cui all'allegato I, lettera i) sono ammesse a beneficiare del contributo comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1314:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo