Art. 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 16 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento. Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione si possono svolgere fino a due anni dopo l'effettuazione dell'ultimo pagamento. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (23) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (24) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma Euratom. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1314:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo