Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
"attività di ricerca e innovazione", l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità");
b)
"azioni dirette", attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca ("JCR");
c)
"azioni indirette", attività di ricerca e innovazione a cui l'Unione o la Comunità (l'"Unione") fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;
d)
"partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;
e)
"partenariato pubblico-pubblico", un partenariato in cui organismi del settore pubblico od organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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