Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "attività di ricerca e innovazione", l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità"); b) "azioni dirette", attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca ("JCR"); c) "azioni indirette", attività di ricerca e innovazione a cui l'Unione o la Comunità (l'"Unione") fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti; d) "partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione; e) "partenariato pubblico-pubblico", un partenariato in cui organismi del settore pubblico od organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.
Storico versioni

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