Art. 17

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 16 dic 2013
Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.   I soggetti aventi sede in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma Euratom alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1290/2013. L' dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma Euratom promuove la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionale al fine di: a) rafforzare l'eccellenza e l'attrattiva dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale; b) affrontare efficacemente le sfide sociali comuni; c) sostenere gli obiettivi dell'Unione strategici esterni e di sviluppo a complemento dei programmi esterni e di sviluppo. Sono ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione. 2.   Si attuano azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di un approccio strategico, degli interessi e delle priorità comuni, nonché dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità commerciali, come pure dell'impatto previsto. È opportuno incoraggiare l'accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, si promuovono il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici. Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.
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