Art. 12
Procedura di comitato
In vigore dal 16 dic 2013
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato (22) si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all' del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1314:oj#art-12