Art. 1

In vigore dal 16 dic 2013
1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 22 unità Francia 16 unità Italia 2 unità; b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 2 unità Francia 2 unità Portogallo 2 unità. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l’accordo e il protocollo. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca concesse loro, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente esaurite.
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