Art. 1
In vigore dal 16 dic 2013
1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
22 unità
Francia
16 unità
Italia
2 unità;
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
2 unità
Francia
2 unità
Portogallo
2 unità.
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l’accordo e il protocollo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca concesse loro, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente esaurite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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