Art. 6
Programmi di lavoro annuali
In vigore dal 13 dic 2013
Programmi di lavoro annuali
1. All'inizio di ogni anno la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale congiunto per i programmi Kozloduy e Bohunice che definisce per ciascun programma obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione correlati e termini per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale congiunto.
Storico versioni
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