Art. 10
Valutazione finale
In vigore dal 13 dic 2013
Valutazione finale
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione ex-post dell'efficacia ed efficienza dei programmi Kozloduy e Bohunice nonché dell'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, uso delle risorse e valore aggiunto per l'Unione
2. La valutazione finale tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all', paragrafo 2.
3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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