Art. 8

Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta

In vigore dal 13 dic 2013
Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui agli con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni. Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 non devono essere in contrasto con quelle di cui agli e devono rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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