Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «operatore del settore alimentare» di cui all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di «stabilimento» di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nonché le definizioni di «carni macinate», «macello» e «laboratorio di sezionamento» di cui all’allegato I, punti 1.13, 1.16 e 1.17 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «rifilature»: piccoli pezzi di carne, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni; b)   «partita»: carni, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, ottenute da un’unica specie, con o senza osso, anche tagliate o macinate, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche.
Storico versioni

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