Art. 1
In vigore dal 12 dic 2013
L’, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 1169/2011 è sostituito dal seguente:
«t) «nanomateriale ingegnerizzato»: il materiale prodotto intenzionalmente contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese nella classe di grandezza tra 1 nm e 100 nm.
A titolo di deroga:
a)
gli additivi alimentari che rientrano nella definizione di cui al primo paragrafo non sono considerati nanomateriali ingegnerizzati se sono stati inclusi negli elenchi dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1333/2008 dai regolamenti della Commissione (UE) n. 1129/2011 (*1) e (UE) n. 1130/2011 (*2);
b)
i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali.
Ai fini della definizione di cui al primo paragrafo si intende per:
i) «particella»: una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;
ii) «agglomerato»: un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti;
iii) «aggregato»: una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;
iv) «prodotto intenzionalmente»: il materiale prodotto per svolgere una specifica funzione o conseguire una particolare finalità;
(*1) Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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