Art. 1
In vigore dal 12 dic 2013
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai
0,0 %
A820
United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai
24,5 %
A821
Tutte le altre società
71,8 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote del dazio individuali stabilite per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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