Art. 1

In vigore dal 12 dic 2013
Lo Sri Lanka è autorizzato ad impiegare, conformemente all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco del codice SA 2401 originari dell’Indonesia nel quadro del cumulo dell’origine. A norma dell’articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’autorizzazione è subordinata al mantenimento, da parte dello Sri Lanka e dell’Indonesia, dello status di paese beneficiario ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/1328 — Testo vigente | Portale Normativo