Art. 24

Registri della flotta peschereccia

In vigore dal 11 dic 2013
Registri della flotta peschereccia 1.   Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Registri della flotta peschereccia (Art. 24 Regolamento (UE) 2013/1380) — Testo vigente | Portale Normativo