Art. 5

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013nonché quelle di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10), all' del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), agli del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002  (12) e all' del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I; b)   "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I; c)   "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato; d)   "settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura; e)   "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; f)   "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione; g)   "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; h)   "prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono "alimenti preimballati" ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.
Storico versioni

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