Art. 2

In vigore dal 11 dic 2013
1.   L’esame visivo della carne di volatili è effettuato con il metodo e nelle condizioni previste nell’allegato, parte I. Obiettivo dell’esame visivo è accertare se la carne di volatili sia stata insaporita o meno sulla totalità della superficie e se il condimento sia percettibile a occhio nudo. 2.   L’assaggio della carne di volatili è effettuato con il metodo e nelle condizioni previste nell’allegato, parte II. L’assaggio è effettuato soltanto qualora, in base ai risultati dell’esame visivo, non si possa accertare che il campione è stato insaporito sulla totalità della sua superficie e il condimento non è percettibile a occhio nudo. L’obiettivo dell’assaggio è accertare se la carne di volatili sia stata insaporita in profondità o sulla totalità della superficie e se il condimento sia nettamente percettibile al gusto. I preparativi per l’assaggio sono effettuati soltanto nei locali che soddisfano i requisiti in materia di attrezzature minime di cui all’allegato, parte II, punto 2).
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