Art. 1

In vigore dal 11 dic 2013
1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014, le merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)], originarie della Norvegia godono di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. 2.   Le norme d’origine da applicare ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.
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