Art. 28
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 11 dic 2013
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I beneficiari ed eventualmente gli Stati membri interessati curano che sia data adeguata pubblicità, all'insegna della trasparenza, ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nella realizzazione dei progetti.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione riguardo ai progetti e ai risultati dell'MCE. Le risorse assegnate ad azioni di comunicazione a norma dell', paragrafo 2, concorrono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui questo sono legate agli obiettivi generali di cui all'.
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