Art. 18
Concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione
1. A seguito di ogni invito a presentare proposte in base a un programma di lavoro pluriennale o annuale di cui all', la Commissione, secondo la procedura di esame di cui all', fissa l'ammontare dell'assistenza finanziaria concessa ai progetti selezionati o a parti di essi. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un'assistenza finanziaria.
Storico versioni
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