Art. 39

Requisiti concernenti l'infrastruttura

In vigore dal 11 dic 2013
Requisiti concernenti l'infrastruttura 1.   Per garantire un uso dell'infrastruttura di trasporto efficiente sotto il profilo delle risorse per il trasporto sia di passeggeri che di merci e offrire una capacità sufficiente, si tiene conto delle tecnologie innovative, delle applicazioni telematiche e delle misure di regolamentazione e di governance per gestire l'uso dell'infrastruttura. 2.   L'infrastruttura della rete centrale soddisfa tutti i requisiti di cui al capo II. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 3, l'infrastruttura della rete centrale soddisfa i seguenti requisiti: a) per le infrastrutture di trasporto ferroviario: i) completa elettrificazione dei binari di linea e, nella misura necessaria alla circolazione dei treni elettrici, dei binari di manovra; ii) linee merci della rete centrale quali indicate nell'allegato I: almeno 22,5 t di carico per asse, 100 km/h di velocità e la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di 740 m; iii) piena realizzazione dell'ERTMS; iv) scartamento nominale per le nuove linee ferroviarie: 1 435 mm tranne nei casi in cui la nuova linea è un'estensione di una rete avente uno scartamento diverso e separato da quello delle principali linee ferroviarie dell'Unione; Le reti isolate non sono soggette ai requisiti di cui ai punti da i) a iii); b) per le infrastrutture delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo: — disponibilità di combustibili puliti alternativi; c) per l'infrastruttura del trasporto stradale: — i requisiti di cui all', paragrafo 3, lettere a) o b); — sviluppo di aree di sosta sulle autostrade ogni 100 km circa, in linea con le esigenze della società, del mercato e dell'ambiente, al fine di fornire tra l'altro adeguati spazi di parcheggio per gli utenti commerciali della strada con un adeguato livello di protezione e sicurezza; — disponibilità di combustibili puliti alternativi; d) per l'infrastruttura del trasporto aereo: — capacità di rendere disponibili combustibili puliti alternativi. 3.   Fatta salva la direttiva 2008/57/CE, su richiesta di uno Stato membro, per quanto concerne l'infrastruttura del trasporto ferroviario, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può concedere esenzioni riguardanti la lunghezza del treno, l'ERTMS, il carico per asse, l'elettrificazione e la velocità della linea. Su richiesta di uno Stato membro, per quanto riguarda l'infrastruttura del trasporto su strada, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può concedere esenzioni dalle disposizioni dell', paragrafo 3, lettere a) o b), purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza. I casi debitamente giustificati di cui al presente paragrafo includono casi in cui gli investimenti in infrastrutture non possono essere giustificati in termini di costi-benefici socioeconomici.
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Requisiti concernenti l'infrastruttura (Art. 39 Regolamento (UE) 2013/1315) — Testo vigente | Portale Normativo