Art. 18
Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto
In vigore dal 11 dic 2013
Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto
Gli Stati membri garantiscono che:
a)
le strade siano conformi alle disposizioni dell', paragrafo 3, lettere a), b) o c);
b)
la sicurezza dell'infrastruttura del trasporto stradale sia garantita, controllata e, se necessario, migliorata in base alla procedura prevista dalla direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
c)
le gallerie stradali la cui lunghezza supera i 500 m siano conformi alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);
d)
ove applicabile, l'interoperabilità dei sistemi di riscossione dei pedaggi sia assicurata in conformità alla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e alla decisione 2009/750/CE della Commissione (30);
e)
qualsiasi sistema di trasporto intelligente introdotto da un'autorità pubblica su un'infrastruttura stradale sia conforme alla direttiva 2010/40/UE e sia utilizzato in modo conforme agli atti delegati adottati a titolo di tale direttiva.
Storico versioni
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