Art. 1
In vigore dal 11 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:
1)
l'articolo 77 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
«2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di programmazione, quando, dopo,21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*1), oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
b)
è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*2);
c)
è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.
(*1) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1)."
(*2) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 6 è soppresso;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«12. In deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario non supera di oltre il 10 % l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non supera il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo della partecipazione di ciascun Fondo per ciascun programma operativo quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.»;
2)
l'articolo 93 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, per gli Stati membri la cui dotazione nell'ambito della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è soggetta al massimale del 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013, il termine di cui al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2012 nell'ambito dei loro programmi operativi.»;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma lascia impregiudicata l'applicazione del termine di cui al paragrafo 2 ter all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati membri di cui al medesimo paragrafo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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