Art. 30

Gestione

In vigore dal 11 dic 2013
Gestione 1.   Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all', la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali entità, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario possono essere forniti attraverso un veicolo di investimento dedicato, finanziabile dai fondi del programma, da altri investitori o da entrambi. 2.   Il veicolo di investimento dedicato di cui al paragrafo 1 può fornire, tra l'altro, prestiti, capitali di rischio e strumenti di condivisione del rischio agli intermediari o provvedere al finanziamento diretto delle imprese sociali, o entrambe le cose. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori. 3.   Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro del presente asse sono commensurate ai benefici del sostegno e giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo dei finanziamenti connessi a un credito. 4.   Conformemente all'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1o gennaio 2024, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, i rimborsi annuali e le entrate generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso. 5.   Allo scadere degli accordi conclusi con le entità di cui al paragrafo 1, o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, il saldo dovuto all'Unione è versato al bilancio generale dell'Unione. 6.   Le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità degli obiettivi stabiliti all' e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali sullo stato di attuazione di cui all'.
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Gestione (Art. 30 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo