Art. 18

Partecipazione

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione 1.   Possono partecipare all'asse "Progress": a) gli Stati membri; b) i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA; c) i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione. 2.   L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare: a) autorità nazionali, regionali e locali; b) servizi per l'impiego; c) organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione; d) parti sociali; e) organizzazioni non governative; f) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca; g) esperti in valutazione e in valutazione d'impatto; h) istituti statistici nazionali; i) mezzi di comunicazione. 3.   La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con altri organismi delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale. 4.   La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.
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Partecipazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo