Art. 18
Partecipazione
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione
1. Possono partecipare all'asse "Progress":
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA;
c)
i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.
2. L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:
a)
autorità nazionali, regionali e locali;
b)
servizi per l'impiego;
c)
organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione;
d)
parti sociali;
e)
organizzazioni non governative;
f)
istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
g)
esperti in valutazione e in valutazione d'impatto;
h)
istituti statistici nazionali;
i)
mezzi di comunicazione.
3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con altri organismi delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale.
4. La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.
Storico versioni
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