Art. 5
Valore aggiunto europeo
In vigore dal 11 dic 2013
Valore aggiunto europeo
1. Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, il programma sostiene le azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.
2. Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti elementi:
a)
il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;
b)
lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;
c)
le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;
d)
le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o linguistica limitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1295:oj#art-5