Art. 32
Misure transitorie
In vigore dal 11 dic 2013
Misure transitorie
1. In deroga all', primo comma, le misure avviate prima del 1 gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007, fino alla loro conclusione, continuano a essere disciplinate da tale regolamento e rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute. Il comitato di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sostituisce il comitato di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 614/2007 a decorrere da 23 dicembre 2013.
2. La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, comprese eventuali attività obbligatorie di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 dopo la sua scadenza, per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE.
3. Gli importi previsti dalla dotazione finanziaria per la realizzazione di misure di controllo, comunicazione e audit nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 si considerano confermati solo se sono compatibili con il quadro finanziario applicabile dal 1o gennaio 2021.
4. Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 sono utilizzati, ai sensi dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per finanziare il programma LIFE.
Storico versioni
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