Art. 7

Associazione di paesi terzi

In vigore dal 11 dic 2013
Associazione di paesi terzi 1.   Orizzonte 2020 è aperto all'associazione di: a) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi; b) membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o paesi o territori che rientrano nella politica europea di vicinato, che soddisfino tutti i seguenti criteri: i) buone capacità in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione; ii) buoni riscontri storici di partecipazione a programmi dell'Unione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; iii) trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale. c) paesi e territori associati al settimo programma quadro. 2.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul PIL del paese associato, sono determinate per mezzo di accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati. I termini e le condizioni relativi all'associazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) sono conformi alle disposizioni di tale accordo.
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