Art. 25
Partenariati pubblico-privato
In vigore dal 11 dic 2013
Partenariati pubblico-privato
1. Orizzonte 2020 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico-privato nei quali tutti i partner interessati si impegnano a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di attività precompetitive di ricerca e innovazione di importanza strategica per la competitività e la leadership industriale dell'Unione o per affrontare specifiche sfide per la società. I partenariati pubblico-privato sono attuati in modo tale da non ostacolare la piena partecipazione dei migliori attori europei.
2. La partecipazione dell'Unione ai partenariati pubblico-privato si avvale di strutture di governance preesistenti e snelle e può assumere una delle seguenti forme:
a)
contributi finanziari dell'Unione destinati a imprese comuni create a norma dell'articolo 187 TFUE nell'ambito del settimo programma quadro, con riserva di modifica del loro atto di base, a nuovi partenariati pubblico-privato istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE e ad altri organismi di finanziamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale forma di partenariato è attuata solo nel caso in cui si giustifichi con la portata degli obiettivi perseguiti e la scala delle risorse richieste, tenendo pienamente conto delle pertinenti valutazioni d'impatto e qualora altre forme di partenariato non soddisfino gli obiettivi o non generino l'effetto leva necessario;
b)
accordi contrattuali fra i partner di cui al paragrafo 1, che specificano gli obiettivi del partenariato, i rispettivi impegni dei partner, gli indicatori chiave di efficienza e i risultati da conseguire, compresa l'individuazione delle attività di ricerca e innovazione che richiedono il sostegno di Orizzonte 2020.
Al fine di coinvolgere i partner interessati, compresi se del caso gli utilizzatori finali, le università, le PMI e gli istituti di ricerca, i partenariati pubblico-privato rendono accessibili i fondi pubblici mediante procedure trasparenti e principalmente attraverso inviti concorrenziali, che siano disciplinati da norme in materia di partecipazione conformi a quelle di Orizzonte 2020. Le eccezioni al ricorso a inviti concorrenziali dovrebbero essere debitamente motivate.
3. I partenariati pubblico-privato sono identificati e attuati in modo aperto, trasparente ed efficace. Detta identificazione avviene sulla base di tutti i criteri che seguono:
a)
la dimostrazione del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione e della scelta dello strumento da utilizzare;
b)
la scala dell'impatto sulla competitività industriale, la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile e le questioni socio-economiche, comprese le sfide per la società, valutate in relazione a obiettivi chiaramente definiti e misurabili;
c)
l'impegno di lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner sulla base di una visione condivisa e di obiettivi chiaramente definiti;
d)
la scala delle risorse impegnate e la capacità di mobilitare investimenti supplementari in ricerca e innovazione;
e)
una chiara definizione dei ruoli di ciascun partner e gli indicatori chiave di efficienza concordati per il periodo scelto.
f)
la complementarità con altre parti di Orizzonte 2020 e l'allineamento con le priorità strategiche dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, in particolare quelle della strategia Europa 2020.
Se del caso, la complementarità tra le priorità e le attività e il coinvolgimento degli Stati membri è assicurata in partenariati pubblico-privato.
4. Le priorità di ricerca coperte dai partenariati pubblico-privato possono, se del caso, essere comprese nell'ambito di regolari inviti nei programmi di lavoro di Orizzonte 2020, al fine di sviluppare nuove sinergie con le attività di ricerca e innovazione di importanza strategica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1291:oj#art-25