Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
"attività di ricerca e innovazione", l'intera gamma di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, comprese la promozione della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nonché la promozione della formazione di elevata qualità e della mobilità dei ricercatori nell'Unione;
2)
"azioni dirette", attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione attraverso il proprio Centro comune di ricerca (CCR);
3)
"azioni indirette", attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
4)
"partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, l'Unione e, se del caso, altri partner quali gli organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;
5)
"partenariato pubblico-pubblico", un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con l'Unione a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;
6)
"infrastrutture di ricerca", strutture, risorse e servizi che sono usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e promuovere l'innovazione nei rispettivi settori. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico. Esse comprendono: attrezzature scientifiche di primaria importanza o serie di strumenti, risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o dati scientifici, infrastrutture in rete quali sistemi di dati e calcolo e reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica essenziale per raggiungere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione. Tali infrastrutture possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite";
7)
"strategia della specializzazione intelligente", lo stesso significato della definizione di strategia della specializzazione intelligente di cui all', punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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