Art. 11

Norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati

In vigore dal 11 dic 2013
Norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati Si applicano alle azioni indirette le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1291:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo