Art. 46

Principi in materia di diritti di accesso

In vigore dal 11 dic 2013
Principi in materia di diritti di accesso 1.   Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto. 2.   Salvo diverso accordo del proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l’accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sub-licenze. 3.   I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso. 4.   La cessazione della partecipazione a un’azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l’accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione. 5.   L'accordo consortile può stabilire che, nel caso in cui un partecipante sia inadempiente e a tale inadempimento non sia posto rimedio, tale partecipante inadempiente non possa più beneficiare di diritti di accesso.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2013/1290 — Principi in materia di diritti di accesso | Portale Normativo