Art. 33

Costi unitari

In vigore dal 11 dic 2013
Costi unitari 1.   Conformemente all’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può fissare i metodi per stabilire costi unitari sulla base di: a) dati statistici o mezzi obiettivi analoghi; b) dati storici del partecipante verificabili. 2.   I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di costi unitari determinati secondo le prassi abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che rispettino i seguenti criteri cumulativi: a) sono calcolati sulla base dei costi di personale effettivi totali, registrati nella contabilità generale del partecipante, che possono essere adeguati dal partecipante sulla base di elementi a bilancio o stime secondo le condizioni definite dalla Commissione; b) sono conformi agli ; c) garantiscono il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro e l’esclusione del doppio finanziamento dei costi; d) sono calcolati tenendo in debito conto l’.
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