Art. 33
Costi unitari
In vigore dal 11 dic 2013
Costi unitari
1. Conformemente all’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può fissare i metodi per stabilire costi unitari sulla base di:
a)
dati statistici o mezzi obiettivi analoghi;
b)
dati storici del partecipante verificabili.
2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di costi unitari determinati secondo le prassi abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che rispettino i seguenti criteri cumulativi:
a)
sono calcolati sulla base dei costi di personale effettivi totali, registrati nella contabilità generale del partecipante, che possono essere adeguati dal partecipante sulla base di elementi a bilancio o stime secondo le condizioni definite dalla Commissione;
b)
sono conformi agli ;
c)
garantiscono il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro e l’esclusione del doppio finanziamento dei costi;
d)
sono calcolati tenendo in debito conto l’.
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