Art. 13

Proposte

In vigore dal 11 dic 2013
Proposte 1.   Le proposte comprendono un progetto del piano di sfruttamento e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro. 2.   Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove opportuno, i particolari delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, le organizzazioni e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati. 3.   Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la normativa vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. 2013/743/UE, nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione. 4.   Se del caso e laddove specificato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro, le proposte spiegano come e in quale misura l'analisi di genere è pertinente al contenuto del progetto previsto.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2013/1290 — Proposte | Portale Normativo